SICUREZZA SUL LAVORO: NOVITA' DVR STRESS LAVORO CORRELATO

 

CHI DEVE COMPILARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STRESS LAVORO-CORRELATO:

 

Tutte le aziende che hanno almeno 1 lavoratore oltre al titolare (es. dipendenti, collaboratori familiari, co.co.pro., lavoratori occasionali, stagisti, associati in partecipazione di lavoro, volontari che lavorano in associazioni, ecc…).

 

DURATA DEL D.V.R. Stress Lavoro-Correlato:

 

Secondo le ultime disposizioni del “Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro” del marzo 2010 la durata è di anni 2, salvo minor periodo nel caso di mutata attività.

 

QUANTI D.V.R. STRESS L.C. DEBBONO ESSERE COMPILATI DA OGNI AZIENDA?

 

- Aziende fino a 10 lavoratori: un solo DVR.

 

- Aziende con più di 10 lavoratori: un DVR per ogni “compartimento di lavoratori omogenei” (es.:una fabbrica con impiegati, operai e trasportatori dovrà farne uno per ognuno dei compartimenti omogenei di lavoratori).

 

OBBLIGHI DI LEGGE ALLE AZIENDE SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO:

 

- D. Lgs. 81/2008, art. 28 “la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori […] tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato”;

 

- Il D. Lgs. 106/09 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 28, che recita “La valutazione dello stress lavoro-correlato […] è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque […] a far data dal 1^ agosto 2010”;

 

- La scadenza è stata prorogata al 31.12.2010 e l’obbligo ulteriormente dettagliato e specificato dalla circolare ministeriale del 18 novembre 2010.

 

QUAL E’ IL SOGGETTO OBBLIGATO PER LEGGE A FARE IL D.V.R.?

 

L’art. 17 del D. Lgs 81/2008 afferma che il D.V.R. è un obbligo del Datore di Lavoro non delegabile (cioè solo lui può firmarlo). Egli, come previsto dall’art. 29, lo farà in collaborazione con il R.S.P.P (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi) e il Medico competente, previa consultazione del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

 

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

 

1. L’omissione stessa della valutazione dello stress nella compilazione del DVR comporta il rischio del pagamento di una sanzione che va da un minimo di 2,500 euro fino ad un massimo di 6,400 e l’arresto da 3 a 6 mesi. La sanzione viene applicata anche nei casi in cui la redazione del Documento di valutazione dei rischi da stress avviene ma senza l’effettiva presenza del RSPP e del medico competente.

 

2. La redazione di un DVR incompleto, dove mancano le opportune misure di prevenzione necessarie o il programma delle varie procedure da mettere in atto e dove non sono riportati i riferimenti dei ruoli all’interno dell’organizzazione che hanno il dovere di provvedere alla redazione del DVR stesso, secondo quanto previsto dall’art.28, comma 2 lett. b,c, d, del Dlgs n. 81/2008 prevede una sanzione che ammonta ad una cifra compresa tra i 2,000 ed i 4,000 euro.

 

3. Assenza nel DVR dei criteri di valutazione utilizzati nell’analisi della valutazione del rischio stress lavoro correlato e quali sono le mansioni che possono esporre i lavoratori al rischio di stress prevede una pena con un’ammenda che oscilla tra i 1,000 ed i 2,000 euro in base alla gravità della mancanza.

 

4. La mancata consultazione dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella redazione del Documento di valutazione del rischio stress può essere motivo di sanzione, l’art.29, comma 2 del Dlgs n. 81/2008 prevede una sanzione economica da euro 2.000 a 4.000.

 

Per avere maggiori informazioni sul tuo DVR - Stress Lavoro Correlato:

info@focsformazione.it