SICUREZZA SUL LAVORO: PROFILO DEGLI OBBLIGI E DELLE SANZIONI PREVISTE
DAL D. LGS. 81/2008
Il nuovo Testo Unico della sicurezza (D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008), sostituendo il precedente D. Lgs. 626/94, ha ampliato gli obblighi e i campi di applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Esso prevede, infatti, la messa in regola per tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio, ampliando le proprie norme anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche. In base a questo, dunque, definisce come dipendenti tutte le persone che svolgono un’attività lavorativa, anche gratuita: non solo il lavoratore, quindi, ma anche il volontario, l’atleta, l’allenatore, il dirigente responsabile, ecc.
Pertanto, le principali figure che si devono occupare di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono:
DATORE DI LAVORO, ossia il Legale Rappresentante dell’associazione;
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dai rischi), che può essere interno o esterno all’azienda. Fino a 30 dipendenti può coincidere con lo stesso datore di lavoro, se opportunamente formato;
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza);
MEDICO COMPETENTE;
ADDETTI ALLE EMERGENZE (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).
In base a ciò, si stabiliscono i seguenti adempimenti obbligatori:
Frequenza del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano RSPP, della durata minima di 16 ore.
Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da conservare in azienda insieme all’attestato di frequenza del suddetto corso.
Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione semplificata, recante la data certa.
Nomina di uno o più lavoratori come addetti al servizio antincendio, i quali dovranno seguire un apposito corso per Addetti Antincendio.
Nomina di un lavoratore come addetto al pronto soccorso, il quale dovrà seguire l’apposito corso per Addetto di Primo Soccorso.
PRINCIPALI SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
MANCATA NOMINA DELL’RSPP - Ammenda da € 2.500 a € 6.400 o arresto 3-6 mesi
MANCATA FORNITURA AI LAVORATORI DEGLI ADEGUATI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) - Arresto 2-4 mesi / Ammenda 1500-6000
MANCATA CONSEGNA ALL’RLS DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI - Arresto 2-4 mesi / Ammenda 750-4000
MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI RELATIVA CONSEGNA AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - Ammenda 2000-4000
OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI - Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400; in alcuni casi arresto da 4 a 8 mesi
VALUTAZIONE DEI RISCHI INIDONEA O NON AGGIORNATA - Ammenda da € 2.000 a € 4.000
VALUTAZIONE DEI RISHI PRIVA DI DATA CERTA E DELLA RELAZIONE DETTAGLIATA DI TUTTI I RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA - Ammenda 1000-2000
MANCATA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN COLLABORAZIONE CON L’RSPP ED IL MEDICO COMPETENTE - Arresto 3-6 mesi / Ammenda 2500-6400
MANCATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI - Arresto 2-4 mesi o ammenda da € 1.200 a € 4.000
MANCANZA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400
MANCANZA DI FORMAZIONE SULLA SEGNALETICA - Ammenda da € 750 a € 4.000 o arresto da 2 a 4 mesi
MANCATA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000